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10/11/2020

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Legge sul controllo delle esportazioni della Repubblica Popolare Cinese

Il nostro socio Nctm Studio Legale ci segnala che il 17 ottobre 2020 l’Assemblea Popolare Nazionale ha approvato la Legge sul controllo delle esportazioni della RPC che entrerà in vigore il 1° dicembre 2020.

La Legge riordina la materia, finora disciplinata da disposizioni contenute in diverse leggi e regolamenti amministrativi, fissando un sistema unificato di controllo all’esportazione.
Il testo della Legge fissa per la Cina il primo quadro normativo per limitare le esportazioni di prodotti e tecnologie, militari e/o con duplice destinazione d’uso, per motivi di sicurezza nazionale e di ordine pubblico. 

La Legge definisce i prodotti soggetti a controllo come segue:
• prodotti destinati ad avere una duplice applicazione (sia civile che militare);
• prodotti militari e materiali nucleari;
• altri beni, tecnologie, servizi, ecc. connessi al mantenimento della sicurezza e degli interessi nazionali e all'attuazione di obblighi internazionali tra cui quello alla non proliferazione;
• dati quali documentazione tecnica relativa a tali prodotti.
 
In tal modo, esportazioni e trasferimenti di questi beni, tecnologie e servizi possono:
• essere proibiti o soggetti a requisiti di licenza in base alle caratteristiche del prodotto, agli utenti finali, alle destinazioni o agli usi finali;
• richiedere licenze per operazioni di esportazione di prodotti non inclusi nelle liste di controllo, per operazioni che potrebbero potenzialmente danneggiare la sicurezza nazionale o gli interessi nazionali della Cina;
• richiedere autorizzazioni volte a limitare le esportazioni alle società estere che si ritiene minaccino la sicurezza nazionale;
• richiedere un'esplicita autorizzazione a reagire contro gli abusi stranieri in materia di regole sul controllo alle esportazioni.
 
L’espressione "sicurezza e interessi nazionali" contenuta nella Legge fornisce una base interpretativa in relazione ad obiettivi di politica estera o di politica industriale, slegandosi dal semplice concetto di sicurezza nazionale. 
La Legge definisce i controlli sulle esportazioni come restrizioni al "trasferimento di prodotti dal territorio della Repubblica Popolare Cinese all'estero" e alla "fornitura da parte di qualsiasi cittadino o organizzazione registrata o non registrata della Repubblica Popolare Cinese di prodotti controllati a qualsiasi organizzazione o individuo straniero”. 
 
Il testo di legge si applica anche "al transito, alle riesportazioni, al trasbordo e al trasporto dei prodotti controllati, all'esportazione di prodotti da aree soggette a controllo, zone speciali di controllo doganale o magazzini sorvegliati per l'esportazione, centri logistici sorvegliati o altri locali soggetti a controllo doganale verso l'estero". Le restrizioni e i requisiti di licenza possono, quindi, applicarsi ad un'ampia gamma di operazioni. Il riferimento alle "riesportazioni" può riguardare i successivi trasferimenti di articoli controllati verso paesi terzi (e, potenzialmente, i trasferimenti all'interno dello stesso paese straniero). Data l'ampia definizione di beni controllati, rientrano nel riferimento alle "tecnologie” ed ai "dati" anche la divulgazione a terzi di tecnologie controllate che può essere considerata come esportazione.

Le autorità statali competenti per tali controlli pubblicano liste di controllo, periodicamente aggiornate, volte alla identificazione dei prodotti soggetti a tali verifiche sulle esportazioni. Le medesime autorità possono prevedere prodotti sottoposti a "controlli temporanei" laddove sia necessario un periodo di verifica (non superiore a due anni) per valutare se sia necessario o meno inserirli nelle liste di controllo.

A ciò si aggiunge un generale obbligo degli esportatori a valutare in modo indipendente, o mediante confronto con le autorità statali, se un'esportazione possa causare problemi alla sicurezza nazionale o agli interessi nazionali in misura tale da richiedere una licenza, anche se il prodotto non è elencato in alcuna lista di controllo o di controllo temporaneo. 
Oltre agli elenchi di controllo dei prodotti, la Legge ordina alle autorità statali di predisporre elenchi di controllo sugli importatori e sugli utilizzatori dei prodotti al fine di evitare che siano violate le restrizioni imposte, che vengano posti in pericolo la sicurezza e gli interessi nazionali e ad evitare che i prodotti siano utilizzati per fini terroristici. 

Le autorità statali sono autorizzate a proibire, limitare o sospendere il commercio di prodotti controllati o "adottare altre misure, se necessario" nei confronti di qualsiasi esportatore o utente che compaia in un determinato elenco di controllo. Gli esportatori devono richiedere l'autorizzazione alle entità designate per poter effettuare scambi commerciali altrimenti proibiti.

I poteri di indagine su sospette violazioni quali ad esempio, ispezioni dei luoghi di lavoro, interrogazioni delle persone interessate, esame e copia di documenti e materiali, sequestri e conservazione di prodotti, indagine su conti bancari, possono essere rivolti non solo nei confronti di esportatori cinesi bensì indirizzati nei confronti di "qualsiasi soggetto interessato ed altre organizzazioni o individui correlati". Di conseguenza, le filiali ed il personale sia cinese che straniero possono essere coinvolti in indagini sul controllo delle esportazioni. 

Le sanzioni per la violazione delle norme in materia includono multe fino a 5 milioni di RMB o fino a dieci volte i profitti conseguiti a seguito delle attività illegali, la sospensione dell'attività, la revoca delle licenze commerciali di esportazione e restrizioni sulla possibile ripresa delle attività di esportazione da parte dei responsabili. Le violazioni che integrano fattispecie di reato prevedono sanzioni penali.
Le disposizioni della Legge saranno probabilmente oggetto di nuove misure di attuazione e di adeguamento nell’ambito dei regolamenti esistenti.

È opportuna la valutazione da parte degli esportatori cinesi e dei loro clienti in ordine alla conformità o loro potenziale esposizione ai sensi della presente Legge nonché dell'evolversi delle politiche di controllo delle esportazioni della Cina.

I Soci

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